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D.L. 30/09/2003 n. 26914. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell’erario, nonchè di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell’economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli. 14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004, all’articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole “sei viaggi mensili,“ sono inserite le seguenti: “o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine“. 14-ter. Per effetto dell’articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l’estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate. 14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purchè specificamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali. 14-quinquies. All’articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole “che abbiano la proprietà“, sono inserite le seguenti: “o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto“. 14-sexies. All’articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: “sei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi“. 14-septies. Le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualità di funzionari delegati dalla regione Friuli- Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. 14-octies. All’articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6“. 14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all’articolo 1, comma 1, lettera d), le parole “non superiore a tre“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a cinque“. 14-decies. È istituita nell’ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l’alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l’organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti. 14-undecies. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole “16 maggio 2003“, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “16 marzo 2004“. Articolo 40 - Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta 1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva, ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell’articolo 2433-bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell’utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall’assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo d’imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1º settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell’esercizio sociale. Articolo 41 - Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari 1. Al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni a) nell’articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: "e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all’articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis" b) nell’articolo 9, comma 2, alinea, le parole: "una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002. 3. Nell’articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 4. È abrogato l’articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2004. 5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998. 6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimbor- sabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998. 7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva. 8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2004. Art. 41-bis - Altre disposizioni in materia tributaria 1. All’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L’imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all’estero si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1º gennaio 2004. 3. All’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2quater, è aggiunto il seguente: “2- quinquies. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L’imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti re- sidenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute“.
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